Condizioni generali di vendita

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1. PREMESSA
Le presenti condizioni generali hanno ad oggetto tutti contratti di compravendita di merce prodotti dalla Ditta Biotec Italia Srl (di seguito Biotec), p.iva 03488271218, con sede in viale della Repubblica, 20 36031 Dueville – Vicenza,
nella persona del Dr. Francesco Piovan, stipulati con professionisti.

2. DEFINIZIONI
Merce: il termine merce ricomprende i macchinari prodotti da Biotec, nonché i componenti, le parti di merce, i prodotti finiti e qualsiasi altro bene materiale, dichiarati conformi alla normativa vigente al momento del perfezionamento della vendita.

Cliente: per cliente si intende la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario.

3. FORMAZIONE DEL CONTRATTO
L’accettazione, da parte del cliente, dell’offerta o della conferma d’ordine del venditore, comporta l’applicazione al contratto delle presenti condizioni generali. Esse potranno essere derogate solo per iscritto dalle parti, ed anche in tal caso le presenti condizioni generali continueranno ad applicarsi nelle parti non derogate. Eventuali condizioni generali del cliente non troveranno applicazione, neppure parziale, se non sono espressamente accettate per iscritto dal venditore.
L’eventuale inizio di esecuzione del contratto da parte del venditore, in assenza di specifica accettazione scritta delle condizioni contrattuali proposte dal cliente, difformi da quelle contenute nella proposta del venditore, non implica adesione alle stesse.

4. MODIFICHE AL CONTRATTO
Eventuali modifiche al contratto, proposte dal cliente, comporteranno una modifica dello stesso solo se accettate per iscritto da Biotec.

5. DISEGNI E DOCUMENTI DESCRITTIVI
5.1 I pesi, le dimensioni, le capacità, i prezzi, i rendimenti e gli altri dati figuranti nei listini dei prezzi hanno carattere di indicazioni approssimative. Questi dati non hanno valore impegnativo se non nella misura in cui essi sono espressamente previsti nel contratto o nell’ordine.

5.2 Qualsiasi disegno, documento, informazione tecnica o software, relativi alla fabbricazione o al montaggio dell’impianto o del merce o di altre merci, nonché quelli relativi a parti degli stessi, ed ogni altro disegno, documento, informazione tecnica o software del venditore, rimessi al cliente prima o dopo la stipulazione del contratto, rimangono di esclusiva titolarità di Biotec. Tali disegni, documenti, informazioni tecniche o software non possono essere sfruttati per fini extracontrattuali dal cliente o copiati, riprodotti o trasmessi o comunicati a terzi senza il consenso scritto del venditore.

 Art. 6 PREZZI
I prezzi delle merci saranno indicati nei singoli ordini o contratti, quindi eventuali prezzi contenuti nei listini sono meramente indicativi.
Salvo espressa deroga contenuta nel singolo contratto o ordine, i prezzi si intendono definiti secondo la modalità INCOTERMS DAP.

Art. 7 PAGAMENTO
Il cliente è tenuto ad effettuare i pagamenti esattamente alle scadenze convenute, anche se non ha ancora avuto la possibilità di esaminare la merce. L’inosservanza dei termini e delle condizioni di pagamento esonera il venditore da ogni obbligo di consegna, anche relativamente a merci diverse da quelle cui si riferisce detta inosservanza, e gli dà facoltà di procedere all’incasso anticipato dell’intero credito, sempre che egli non preferisca risolvere il contratto, trattenendo a titolo di penale e salvi i maggiori danni, le somme fino allora versate dal cliente.

8. PROPRIETA’
La merce oggetto del presente contratto è venduta con riserva di proprietà a favore del venditore e conseguentemente il cliente, sino all’integrale pagamento del prezzo, non potrà né alienare, né dare in uso o pegno la merce, né rimuoverla dall’indicato domicilio senza previo consenso scritto del venditore, né lasciarla sequestrare o pignorare senza dichiarare la proprietà del venditore e senza darne immediato avviso allo stesso a mezzo raccomandata. In caso di violazione anche di una sola delle clausole su riportate il cliente decadrà automaticamente dal beneficio del termine rateale e dovrà versare immediatamente il residuo saldo del prezzo. I termini di pagamento decorrono dalla data della messa a disposizione del cliente della merce oggetto del contratto. Il mancato pagamento anche di una sola rata produrrà, a scelta della Biotec, la risoluzione immediata del contratto con incameramento da parte della Biotec delle rate già versate, oltre al risarcimento dei danni e delle spese o la decadenza <<ipso jure>> del beneficio del termine di cui all’art 1186 cc sussistendo uno stato di inadempienza della Ditta acquirente nei confronti della Biotec, quest’ultima dopo il mancato pagamento di 1/8 sull’ammontare del venduto di cui all’art 1525 cc potrà esigere la riconsegna della merce e delle apparecchiature vendute presso la Sede della ditta venditrice, con spese di trasporto a totale carico dell’acquirente. Qualora la riconsegna non abbia luogo entro i 5 giorni dalla intimazione inviata dalla Biotec, quest’ultima senza bisogno di costituzione in mora agirà in sede Giudiziaria. L’acquirente consentirà in ogni caso agli incaricati della Biotec debitamente autorizzati, l’accesso ai locali ove la merce sia situata per le opportune verifiche, sotto la pena, in difetto ,di automatica decadenze del beneficio del pagamento rateale.
Le spese legali e giudiziarie per eventuali opposizioni promosse dalla Biotec nell’interesse anche del committente per la dichiarazione di nullità dei pignoramenti effettuati da terzi sugli apparecchi venduti dalla Biotec con patto di riservato dominio saranno a carico del committente che se le assume.
Le parti concordano che in caso di inadempienza da parte della Ditta acquirente, tutte le spese inerenti ad una nuova forma di esazione, come spese di cancelleria, bancarie, nonché gli interessi passivi e le percentuali da corrispondere ad eventuali istituti di Recupero Credito sull’importo non pagato dalla Ditta debitrice saranno a carico del debitore che se li assume.

9. CONSEGNA
9.1 I termini di consegna posti in contratto sono semplicemente indicativi e non devono intendersi essenziali.

9.2. Per quanto concerne le modalità di consegna si rinvia alle condizioni INCOTERMS DAP, salvo diversamente pattuito nel singolo ordine o contratto.

9.3 La data di consegna sarà automaticamente prorogata di un termine pari al ritardo del cliente nel pagamento della quota di prezzo eventualmente dovuta a titolo di acconto.

9.4 In caso di modifiche della merce, convenute tra le parti successivamente alla data di conclusione nel contratto, il termine di consegna sarà automaticamente prorogato del periodo ragionevolmente necessario per apportare tali modifiche.

9.5 L’installazione della merce verrà effettuata a cura della Biotec. A seguito della consegna il tecnico abilitato di Biotec provvederà ad effettuare l’installazione nonché a formare il personale addetto all’utilizzo della tecnologia.

9.6. A seguito dell’installazione il cliente sottoscriverà un verbale di consegna nel quale constaterà lo stato di funzionamento della merce. Tale presa d’atto varrà come attestazione che trattasi di merce in perfetto stato, immune di vizi, conforme alle esigenze ed all’uso per cui è stato ceduto e pienamente conforme alle vigenti norme in materia di sicurezza ed antinfortunistiche. Il cliente, inoltre, prenderà atto che la merce è munita di marchiatura CE e che rispetta la legislazione di recepimento della “direttiva macchine”, nonché i macchinari elettromedicali rispettano la DIRETTIVA 93/42/CEE concernente i dispositivi macchine.
Nel medesimo verbale il cliente dichiarerà di aver ricevuto dal nostro tecnico idonea formazione e che la merce sarà utilizzata soltanto da personale formato da Biotec.

Art. 10 IMPEDIMENTI INDIPENDENTI DALLA VOLONTÀ DELLE PARTI
Il termine di consegna verrà prorogato di un periodo pari a quello della durata dell’impedimento, al verificarsi di cause non dipendenti dalla volontà del venditore e del cliente, quali scioperi di qualsiasi natura, incendi, inondazioni, mancanza di forza motrice, mancanza o scarsità di materie prime, guasti ed infortuni ad impianti di produzione del venditore, ritardi nella concessione di autorizzazioni delle Autorità, ed altri impedimenti indipendenti dalla volontà delle parti che rendano, tem¬poraneamente, impossibile o eccessivamente onerosa la con¬segna.
Il venditore, venuto a conoscenza dell’impedimento, comunicherà entro un termine ragionevole al cliente l’esistenza dell’impedimento e, dove ciò non sia già implicito nel tipo di impedimento, i probabili effetti di esso sull’obbligo di consegna. Analogamente, il venditore comunicherà al cliente il venir meno dell’impedimento. In nessun caso, a causa del verificarsi delle circostanze previste al presente articolo, né il venditore né il cliente potranno esigere compensi o indennizzi di qualsiasi natura.

Art. 11 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E CUSTODIA
In ogni caso, sono a carico dell’acquirente tutte le spese per riparazioni conseguenti a fatti imputabili all’acquirente stesso, quali manomissioni o interventi non autorizzati dal venditore , utilizzi non conformi, ecc.
Gli interventi di manutenzione, riparazione e custodia, dovranno essere effettuati esclusivamente da personale della Biotec e da questa autorizzati.

Art. 12 GARANZIA
La Biotec garantisce la merce da difetti di costruzione o da cattivo funzionamento. La garanzia è valida per dodici mesi dall’installazione completa di mano d’opera e materiali. Il certificato di garanzia, di cui ogni apparato è provvisto, dovrà essere inviato alla Biotec entro e non oltre i 10 gg dalla data di consegna delle apparecchiature. Lo stesso dovrà essere compilato in ogni sua parte. L’inadempienza, farà decadere automaticamente ogni forma di garanzia.
Il cliente, prima di procedere con l’invio a Biotec della merce da riparare deve inviare al servizio Service il MODULO PER ASSISTENZA tramite fax allo 0444/ 361032 e o a mezzo e-mail a assistenza@biotecitalia.com.
Le spese di trasporto sono sempre a carico dell’acquirente. Le spese di diaria per le riparazioni richieste presso il domicilio dell’acquirente sono a carico di quest’ultimo. La Biotec non potrà essere tenuta responsabile dei danni in conseguenza del difettoso o mancato funzionamento degli apparecchi o di una parte di essa. La garanzia decadrà in caso di manomissione degli apparecchi o prodotti da parte di persone estranee al venditore.
In tale caso Biotec avrà diritto di ottenere l’immediata restituzione della macchina venduta e di trattenere a titolo di danno le rate riscosse salvo sempre il risarcimento del maggior danno.
La società venditrice Biotec non si assume alcuna responsabilità sul mancato funzionamento degli apparecchi o danni a persone o cose, in dipendenza di impianti di distribuzione di energia elettrica o di altra forma non conformi alle norme di legge vigenti.
L’ estensione della garanzia può essere accordata all’acquirente mediante la sottoscrizione di un accordo tra le parti.

Art. 13 CESSIONE DEL CREDITO
Il cliente prende atto del fatto che la ditta venditrice potrà cedere a terzi gli eventuali crediti derivanti dalle singole vendite ed accetta preventivamente tale cessione, per gli effetti di cui l’articolo 1264 del codice civile, che gli verrà prontamente comunicata.

Art. 14 SCONTI, PREMI E ABBUONI
Sulla merce oggetto del contratto possono essere riconosciuti da Biotec sconti o promozioni di qualsivoglia entità e misura a suo insindacabile giudizio. Tali sconti potranno essere comunicati mediante corrispondenza a mezzo e-mail e/o lettera. Tali sconti saranno comunque applicabili solo in caso di pieno rispetto dei pagamenti stabiliti.

Art. 15 SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Venditore avrà facoltà di sospendere e/o di risolvere i contratti stipulati in esecuzione delle presente Condizioni Generali, mediante semplice comunicazione scritta, e con effetto immediato, qualora il Cliente non adempia regolarmente e integralmente ai propri obblighi di pagamento del prezzo (compreso il versamento dell’anticipo o della presentazione di idonee garanzie di pagamento). Il Venditore potrà inoltre risolvere con efficacia immediata i singoli contratti con il cliente, mediante semplice comunicazione scritta, nel caso in cui mutino sostanzialmente le sue condizioni patrimoniali in modo da porre in evidente rischio e pericolo il conseguimento della controprestazione (a titolo esemplificativo: soggezione a pignoramenti per importi rilevanti, stato di insolvenza, elevazione di protesti a suo carico, ecc.).
L’acquirente, che non volesse più dare corso al singolo contratto, è tenuto al versamento, a titolo di penale di una somma pari al 30% (trenta, per cento) del valore ivi stabilito. In tale caso la Biotec si riconosce il diritto di trattenere gli anticipi ricevuti fino alla concordanza della prevista penale. E’ fatto salvo in ogni caso del diritto della Biotec per il risarcimento per ogni danno o diritto leso, sia con azione Civile o Penale.

Art. 16 FORZA MAGGIORE
Per forza maggiore si intende ogni azione e/o evento imprevedibile, indipendente dalla diretta volontà delle parti contrattuali, al di fuori del loro controllo ed a cui non è possibile porre tempestivamente rimedio adeguato (es.: guerra, atti di terrorismo, sommosse e tumulti, scioperi trasporti e/o dogane, interruzione vie di comunicazione, embargo, incendio, sabotaggio, calamità o eventi naturali avversi quali nevicate intense, frane, inondazioni, fughe di gas, provvedimenti ostativi da parte di Autorità governative o fiscali o doganali, sospensione nel rifornimento di materie prime, di attrezzature, di energia motrice o elettrica o combustibile, di prestazioni di lavoro). Al verificarsi di un evento di forza maggiore, gli obblighi delle parti che non possano essere adempiuti in ragione di tale causa si considereranno automaticamente sospesi, senza penalità, per la durata dello stato di forza maggiore. Le parti s’impegnano comunque ad assumere le iniziative in loro potere per cercare di assicurare, entro breve tempo, il normale adempimento delle obbligazioni. Qualora le parti non siano in grado di eseguire le prestazioni per un periodo di tempo superiore ai sei mesi in ragione del perdurare della causa di forza maggiore, le stesse si incontreranno al fine di adottare le opportune determinazioni in merito al Contratto.

Art. 17 FORO COMPETENTE
Le Parti dichiarano che il presente contratto ed i rapporti derivanti dalla sua esecuzione, sono regolati dalla legge italiana.
Per qualunque controversia relativa ai contratti stipulati in esecuzione delle presenti Condizioni Generali le parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Vicenza (preferibilmente, circoscrizione del Tribunale dove ha sede la Ditta venditrice).

General trading terms & conditions

1. INTRODUCTION
These general conditions refer to all contracts drawn up with professionals for the sale of goods produced by the company Biotec Italy Srl (hereinafter BIOTEC), VAT Nr. 03488271218, based in Viale della Repubblica 20, 36031 Dueville – Vicenza.

2. DEFINITIONS
Goods: the term “Products” includes the machines manufactured by Biotec, as well as components, parts of goods, finished products and any other material, therefore in compliance with current regulations at the time of the sale.

Buyer: “Buyer” means any person or legal entity acting in his business, commercial, craft or profession, or an intermediary activity.

3. CONTACT FORMATION
Any order from the Buyer shall be binding for BIOTEC, only when accepted in writing by BIOTEC itself.
BIOTEC shall have the right to refuse any amendment requested by the Buyer.
Unless otherwise agreed in writing, BIOTEC shall not accept any cancellation of orders.

4. CHARACTERISTICS OF THE PRODUCTS
Catalogues, price lists or other advertising matters are only an indication of the type of products and no prices or other particulars contained herein shall be binding for
BIOTEC.
Any information or data relating to technical features and/or specifications of the Products contained in dépliants, price lists, catalogues and similar documents shall be binding only to the extent they are expressly referred to in the contract.
All information given in price lists and catalogues or any literature are supplied by BIOTEC in good faith; however, whilst every effort has been made to ensure that the information is correct, BIOTEC does not accept any responsibility for errors which may have inadvertently been made.
Designs and drawings of machines, wiring diagrams or circuits and manuals are BIOTEC property and no one can alter, modify or copy them.
At any time, BIOTEC shall have the right to make any change to the products which appear to be necessary or suitable. The Buyer shall have no right to indemnities or other remedies for such modifications.

5. PRICES
BIOTEC shall have the right to increase prices, by prior notice, in accordance to any change of cost of raw materials and labour which may take place between the date of order and the delivery.
Unless otherwise agreed, the prices indicated in the quotations and in the contract are EX WORKS Dueville (Vicenza-Italy) and include only the packing costs for each single Product.
It is agreed that any other cost or charge relating to any other kind of packaging, including customised packaging, shall be for the account of the Buyer.

6. PAYMENT CONDITIONS
All payments must be made, for the exact amount applied without any detractions and clear of any charges, directly to the head office of BIOTEC in Dueville (Vicenza – Italy), according to the payment conditions agreed upon each time.
In addition to the other remedies permitted under the applicable laws, in case of late payment BIOTEC shall have the right, at its own discretion, to charge delay interests at the current legal rate plus seven per cent, plus cashing, banking and legal expenses. Delay interests shall be due, from due date to the payment without any formal requests.
Unless otherwise agreed in writing, any expenses or bank commissions due with respect to the payment shall be for the Buyer’s account.

7. RETENTION OF TITLE
a) It is agreed that the Products delivered remain BIOTEC property until complete payment is received by BIOTEC.
b) The Buyer shall have, according to article 5 a) here above, the right to sell the Products, and any new product in which the Products have been converted into other products, in the ordinary course of business on the understanding that the proceeds of any such sale shall belong to BIOTEC to whom the Buyer shall account such proceeds up to the concurrence of the full price due by the Buyer to BIOTEC for the supply of the Products.
c) BIOTEC shall have the right at any time to revoke the Buyer’s right of sale by written notice to the Buyer, if the Buyer is in default in respect of payment of any sum due to BIOTEC for longer than 7 (seven) working days (whether in respect of Products or other goods or services supplied by BIOTEC to the Buyer for any other reason whatsoever).
d) On termination of the Buyer’s right of sale in accordance with the foregoing conditions, the Buyer must place the Products at the disposal of BIOTEC who shall have the right to enter upon the Buyer’s premises for the purpose of removing the Products.
e) The Buyer shall act as a bailee and the Products shall be on its responsibility, according to the articles 1766 and following of Italian Civil Code, until the complete payment is received by BIOTEC.

8. TERMS OF DELIVERY
Except otherwise agreed, the supply of the goods will be Ex Works (EX WORKS Incoterms 2000), even if it is agreed that BIOTEC will take care, wholly or in part, of the shipment.
In any case, whatever the delivery term agreed between the parties, the risks will pass to the Buyer, at the latest, on delivery of the goods to the first carrier.
BIOTEC shall not provide any transport insurance for the Products, unless otherwise agreed in writing. For the purposes of traceability of the Products to the end user, the Buyer agrees to provide to BIOTEC a list of the end Buyers who purchased the Products under this contract (and relevant serial numbers), if required by the Producer.

9. COMPLAINTS
Any complaints relating to packing, quantity, number or exterior features of the products, including transport damages (apparent defects), must be notified to BIOTEC by a written notice within eight days from receipt of the Products; failing such a notification, the Buyer’s right to claim the above defects will be forfeited.
Any complaints relating to defects which cannot be discovered on the basis of a careful inspection upon receipt (hidden defects) shall be notified to BIOTEC, in writing, within 7 days from discovery of the defects and in any case not later than 12 months from the delivery; failing such a notification the Buyer’s right to claim the above defects will be forfeited.
It is agreed that any complaints or objections do not entitle the Buyer to suspend or to delay payment of the Products as well as payment of any other supply.
BIOTEC shall not accept any return without BIOTEC prior written authorization. Any return of Products not authorized by BIOTEC shall be shipped back to the Buyer at the Buyer’s charge.

10. DELIVERY TIMES
Any date quoted in orders confirmations for delivery of the Products is approximate. In the event of delay, no liability, order cancellation nor penalty shall be accepted by BIOTEC.
BIOTEC shall endeavour to complete the contract and/or deliver the Products within the time agreed (if any) but it shall not be liable for any loss or damage of any kind whatsoever caused directly or indirectly by any delay in the completion of the contract or delivery of the Products.
Any delay caused by force majeur or by acts or omissions of the Buyer (e.g. the lack of indications which are necessary for the supply of the Products), shall not be considered as a delay on BIOTEC responsibility.
If the Buyer fails to make any payment on the time and in the manner specified by BIOTEC or becomes insolvent or bankrupt or makes composition with its creditors or has a receiver appointed or passes a resolution for winding up, BIOTEC shall have, at its own discretion, the right to suspend or cancel further deliveries, to request advanced payments or guarantees.

11. FORCE MAJEUR
Either party shall have the right to suspend performance of its contractual obligations when such performance becomes impossible or unduly burdensome because of unforeseeable events beyond its control, such as strikes, boycotts, lock-outs, fires, war (either declared or not), civil war, riots, revolutions, requisitions, embargo, energy black-outs, delay in delivery of components or raw materials.

12. WARRANTY
BIOTEC undertakes to remedy any defects, lack of quality or non-conformity of the Products for which he is liable, occurring within twelve months from delivery of the Products, provided such defects have been timely notified in accordance with art. 7. BIOTEC will have the right, at its own discretion, to repair or replace the Products which have shown to be defective.
BIOTEC does not warrant that the Products conform to special specifications or technical features or that they are suitable for particular usages except to the extent such characteristics have been expressly agreed upon in the Contract or in documents referred to for that purpose in the Contract.
BIOTEC shall be under no liability in respect of any defect arising from wear and tear, transport damages, abnormal working conditions, failure to follow BIOTEC
instructions, negligence, lack of maintenance, abnormal or unsuitable supply of electricity, misuse, tampering, alteration or repair of the products without BIOTEC authorization.
Except in case of fraud or gross negligence of BIOTEC, BIOTEC’s only obligation in case of defects, lack of quality or non-conformity of the Products will be that of repairing or replacing the defective Products or reimbursing wholly or partially the price. It is agreed that the above mentioned guarantee (i.e. The obligation to repair or replace or reimburse the Products) is in lieu of any other legal guarantee or liability with the exclusion of any other BIOTEC’s liability (whether contractual or noncontractual) which may anyhow arise out of or in relation with the Products supplied (e.g. compensation of damages, loss of profit, recall campaigns, etc.).

13. TRANSFER OF RECEIVABLES
The Buyer acknowledges that BIOTEC may transfer to third parties any claims arising from individual sales and previously accept the assignment, for the purposes of the article 1264 of the Italian Civil Code, which will be promptly communicated.

14. DISCOUNTS AND BONUS
At its sole discretion Biotec Italia may grant further discounts, promotions or bonus of any kind and measure for the goods purchased under this contract.
These discounts can be confirmed by e-mail and/or written letter. These discounts will be applied only if agreed payment terms have been respected and fulfilled.

15. SUSPENSION OR TERMINATION OF THE CONTRACT
BIOTEC shall be entitled to suspend and/or terminate contracts running according to these Terms and Conditions, by simple written communication and with immediate effect if the Buyer does not regularly and fully meet its obligations to pay the price (including the payment in advance or the submission of suitable guarantees of payment). BIOTEC may also terminate with immediate effect the individual agreements with the Buyer with a written letter, in case its financial circumstances change substantially so as to put in risk the payments (as an example: awe foreclosures for significant amounts, insolvency, elevation of protests against him, etc.).
The Buyer, not willing to proceed with the single contract, is required to pay, as a penalty an amount equal to 30% (thirty percent) of the agreed value. In this case
BIOTEC has the right to withhold the amounts received in advance until agreement for the expected penalty. With the exception in any case of the right for BIOTEC to compensate any damage or harmed law, either by civil or penal action.

16. APPLICABLE LAWS – JURISDICTION
These general terms and conditions and any contract made hereunder with BIOTEC shall be construed and interpreted in accordance with the substantive laws of Italy.
The competent law Court of Vicenza, ITALY, shall have exclusive jurisdiction in any action arising of or in connection with these terms and condition or any contract made with BIOTEC. However as an exception to the principle here above, BIOTEC is in any case entitled to bring its action before the competent court of the place where the Buyer has its registered office. The United Nations Conventions for the International Sale of Goods does not apply to any supply of Products made by BIOTEC to any Buyer.